Sez. L, Sentenza n. 1175 del 23/02/1979 (Rv. 397387 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI AVENTI IL CARATTERE DELLA CONTINUITA, OBBLIGATORIETA E DETERMINATEZZA O DETERMINABILITA - INCLUSIONE - LIMITI - NON COMPUTABILITA PER DISPOSIZIONI GENERALI O INDIVIDUALI - LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN SENSO OMNICOMPRENSIVO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI AVENTI IL CARATTERE DELLA CONTINUITA, OBBLIGATORIETA E DETERMINATEZZA O DETERMINABILITA - INCLUSIONE - LIMITI - NON COMPUTABILITA PER DISPOSIZIONI GENERALI O INDIVIDUALI - LEGITTIMITA - CONSEGUENZA - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IN SENSO OMNICOMPRENSIVO DA PARTE DEL GIUDICE - DIVIETO.*
Seppure normalmente nel concetto di retribuzione rientrano tutti i compensi aventi il carattere della continuita, della obbligatorieta e della determinatezza o della determinabilita, questo non esclude che, per effetto di Disposizioni generali o individuali ed in vista di particolari fini, alcuni dei predetti compensi non rientrino nel concetto di retribuzione. Ove cio accada - e, se ascrivibile ad accordi, sia legittimo perche l'autonomia individuale o collettiva abbia rispettato i limiti fissati a tutela di diritti inderogabili dei lavoratori (art 36 cost) - al giudice non e consentito intendere la retribuzione in senso onnicomprensivo ma e imposto invece lo Obbligo di ricavare dalla legge o dal patto appunto quel piu limitato concetto, per modo che in esso trovino posto soltanto i compensi assunti come rilevanti dalla norma che regola il caso.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)