Sez. 3, Sentenza n. 22860 del 30/10/2007 (Rv. 600449 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - INDIVISIBILITÀ | Obbligo del creditore pignoratizio di custodia del bene pignorato - Contenuto - Perdita o deterioramento della cosa - Responsabilità del creditore pignoratizio - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - INDIVISIBILITÀ
Ai sensi dell'art. 2790 cod. civ. il creditore pignoratizio ha normalmente la custodia del bene pignorato, che si sostanzia nell'obbligo di mantenere la cosa nel medesimo stato e modo di essere in cui si trovava al momento costitutivo dell'obbligo (ovvero all'atto della sua consegna), con la conseguente necessità di adottare tutte le misure al riguardo idonee, in relazione alle circostanze concrete del caso, rispondendo in caso contrario il suddetto creditore della perdita e del deterioramento della cosa stessa secondo le regole generali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2790
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)