Sez. 3, Sentenza n. 832 del 29/01/1983 (Rv. 425588 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ - ACCERTAMENTO - PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CONTENENTE L'ORDINE DI RILASCIO A CARICO DEL TERZO CONDUTTORE ED A FAVORE DELLO ASSEGNATARIO LOCATORE - COMPATIBILITÀ CON I POTERI DI AUTOTUTELA SPETTANTI ALLA P.A..*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ - ACCERTAMENTO - PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE CONTENENTE L'ORDINE DI RILASCIO A CARICO DEL TERZO CONDUTTORE ED A FAVORE DELLO ASSEGNATARIO LOCATORE - COMPATIBILITÀ CON I POTERI DI AUTOTUTELA SPETTANTI ALLA P.A..*
Il provvedimento del giudice che - rilevata la nullità del contratto di locazione tra l'assegnatario di un alloggio popolare ed un terzo (per violazione delle norme imperative che vietano la disponibilità del bene a favore di terzi) - pronunci l'ordine di rilascio, non è incompatibile con i poteri di autotutela, spettanti alla P.a. In forza dell'art. 264 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, i quali non escludono, ma possono concorrere con i provvedimenti che l'autorità giudiziaria è legittimata ad adottare nelle materie di sua Competenza (nella specie, sulla base del disposto dell'art. 26 della legge 8 agosto 1977 n. 513 che attribuisce al giudice, nella indicata situazione, la nullità, con i conseguenziali effetti).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 264, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)