Sez. 1, Sentenza n. 6294 del 03/12/1984 (Rv. 437916 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - DECADENZA O REVOCA - GIUDICE ORDINARIO, ADITO PER LA RISOLUZIONE DI UN RAPPORTO DI SUBLOCAZIONE RELATIVO AD UN ALLOGGIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI IL SUBLOCATORE È ASSEGNATARIO - PRONUNCIA DI DECADENZA DELL'ASSEGNATARIO DALL'ASSEGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - TUTELA INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - DECADENZA O REVOCA - GIUDICE ORDINARIO, ADITO PER LA RISOLUZIONE DI UN RAPPORTO DI SUBLOCAZIONE RELATIVO AD UN ALLOGGIO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI CUI IL SUBLOCATORE È ASSEGNATARIO - PRONUNCIA DI DECADENZA DELL'ASSEGNATARIO DALL'ASSEGNAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - TUTELA INNANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Il giudice ordinario, adito per la risoluzione di un rapporto di sublocazione relativo ad un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica di cui il sublocatore è assegnatario, non ha il potere di pronunciare la decadenza di quest'ultimo dall'assegnazione per avere ceduto l'alloggio medesimo al di fuori dei casi previsti dalla legge (decadenza, nella specie, già negata dal Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari), atteso che la dichiarazione di decadenza dell'assegnatario attiene ad un potere conferito dalla legge al Presidente dell'i.A.C.P. (art. 11, comma decimo, del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035) nell'ambito della disciplina pubblicistica del rapporto di assegnazione, di fronte al mancato Esercizio del quale la posizione del terzo interessato alla pronuncia di siffatta dichiarazione assume la consistenza di interesse legittimo, la cui tutela può essere fatta valere solo davanti al giudice amministrativo, mediante l'impugnazione del provvedimento negativo pronunciato dall'ente pubblico. (V 1214/83, mass n 425997; (V 1213/83, mass n 425995; (V 830/83, mass n 425588; (V 760/83, mass n 425500).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 11 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)