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Sez. U, Sentenza n. 2499 del 18/10/1966 (Rv. 324822 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DIFESA DELL'INCOLPATO - LIMITI - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE SULLA SCELTA DEL DIFENSORE DA PARTE DELL'IMPUTATO, SULLA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO E SUL DEPOSITO DEGLI ATTI INTERESSANTI LA DIFESA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1966-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324822-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DEI MAGISTRATI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - DIFESA DELL'INCOLPATO - LIMITI - APPLICABILITA DELLE NORME DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE SULLA SCELTA DEL DIFENSORE DA PARTE DELL'IMPUTATO, SULLA NOMINA DEL DIFENSORE DI UFFICIO E SUL DEPOSITO DEGLI ATTI INTERESSANTI LA DIFESA - ESCLUSIONE.*

Le Disposizioni del codice di procedura penale non sono tutte indiscriminatamente applicabili al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati. In particolare, quella dell'art.390- a norma della quale l'inquirente, nel primo atto del procedimento, in cui e presente l'imputato, lo invita a scegliersi un difensore o glielo nomina d'ufficio, se l'imputato non lo sceglie - e quella dell'art.304 quater- che dispone il deposito degli Atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali nonche la comunicazione ai difensori dell'avviso che entro cinque giorni hanno facolta di esaminare gli Atti ed estrarne copie-sono incompatibili sia con la natura del procedimento, sia con la norma di cui all'art.34, secondo comma, del R.d. 31 maggio 1946, n.511, che concede all'incolpato - solo nella fase piu saliente del procedimento stesso, qual'e quella della discussione dinanzi alla Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura - la possibilita di farsi assistere, non da difensori o da consueti tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali, ma da altro magistrato, avente il grado all'uopo richiesto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST., Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)