Sez. U, Sentenza n. 27172 del 20/12/2006 (Rv. 593735 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Nomina di un difensore di fiducia - Carattere facoltativo - Conseguenze - Nomina di un difensore di ufficio - Obbligo a carico dell'inquirente - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l'art. 34 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui prevede non già l'obbligo, ma la mera facoltà dell'incolpato di farsi assistere da un difensore, in relazione alle speciali esigenze del procedimento ed all'attitudine di chi è professionalmente investito della funzione giurisdizionale a far derivare esclusivamente dalla propria valutazione tecnica la linea difensiva circa i comportamenti contestatigli, esclude l'applicabilità dell'art. 304 dell'abrogato cod. proc. pen., nella parte in cui impone all'inquirente di nominare un difensore di ufficio, ove l'imputato non ottemperi all'invito a nominarne uno di propria fiducia.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)