Sez. 1, Sentenza n. 7800 del 22/10/1987 (Rv. 455626 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ILLEGITTIMA PROTRAZIONE DELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA - SUOLO EDIFICABILE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RESPONSABILITÀ PER DANNI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ - ILLEGITTIMA PROTRAZIONE DELLA OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO IN VIA EQUITATIVA - SUOLO EDIFICABILE.*
Con riguardo al risarcimento del danno, per il periodo dello illegittimo protrarsi dell'occupazione temporanea e d'urgenza di un fondo edificabile, il principio, secondo il quale deve tenersi conto del più elevato indice di fabbricabilità consentito all'inizio dell'occupazione, dato che sopravvenute riduzioni di tale indice non possono far carico al proprietario, in quanto evitabili attraverso un'edificazione (od alienazione) in epoca anteriore, non è invocabile nel caso in cui il danno medesimo sia liquidato in via equitativa, sulla base dell'impossibilità di provare quale uso del bene sarebbe stato fatto dal proprietario in difetto di occupazione, atteso che, in questa ipotesi, viene meno detto presupposto per ritenere evitabili le restrizioni edificatorie intervenute nel corso dell'occupazione. (V 1206/79, mass n 397424).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)