diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1206 del 23/02/1979 (Rv. 397424 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397424-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - DANNO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il risarcimento del danno spettante al proprietario dell'immobile a seguito dell'illegittimo protrarsi dell'occupazione temporanea del medesimo oltre il biennio e della sua definitiva acquisizione nella realizzazione dell'opera pubblica, deve essere disciplinato dalle regole generali sulla responsabilita per fatto illecito damnum iniuria datum ripristinando la situazione patrimoniale del danneggiato quale essa era prima del fatto illecito generatore di danno, ponendolo nelle condizioni in cui egli si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato. Pertanto non puo tenersi conto, ai fini della liquidazione del danno, della diminuzione di valore determinata da restrizioni edificatorie sopravvenuta dopo la scadenza del biennio di occupazione legittima. (V 5054/77, mass n 388662; (Conf 3342/78, mass n 392782; (Conf 481/78, mass n 389778; (Conf 3677/77, mass n 387315).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)