diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2092 del 20/10/1970 (Rv. 348195 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - ULTRAPETIZIONE - NOZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DI ELEMENTI COSTITUTIVI OD ESTINTIVI DELLA PRETESA - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1970-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348195-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - ULTRAPETIZIONE - NOZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO DI ELEMENTI COSTITUTIVI OD ESTINTIVI DELLA PRETESA - LEGITTIMITA.*

Il vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle domande e delle eccezioni dedotte dalle parti e riguarda soltanto la decisione della controversia e non anche le ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno di essa. Al di fuori di tale specifica previsione il giudice e libero di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa delle parti, la Mancanza di elementi di natura costitutiva o estintiva di una data pretesa in quanto cio non rientra nella configurazione giuridica dell'eccezione in senso tecnico ma attiene all'Obbligo inerente all'esatta applicazione della legge. (nella specie, era stata richiesta la demolizione di un solaio perche costruito ad una distanza inferiore a quella legale rispetto alle finestre dell'attore, ed i giudici di merito avevano respinto la domanda, sul presupposto, non rilevato dal convenuto, che tali finestre costituivano semplici luci. Il SC ha escluso che questa pronunzia fosse viziata da ultrapetizione, enunziando i principi di cui in massima). (Conf 520'69, mass n 338657).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)