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Sez. 1, Sentenza n. 1073 del 15/04/1971 (Rv. 351116 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1971-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351116-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - ULTRA ET EXTRA PETITA - NOZIONE - FATTISPECIE.*

Il vizio di extrapetizione si configura rispetto alla decisione e non rispetto alla motivazione e si concreta nell'attribuzione di un bene non richiesto o diverso da quello domandato, rimanendo libero il giudice di adottare, a fondamento della pronunzia, ragioni di fatto o di diritto diverse da quelle prospettate dalle parti, col solo Obbligo di rispettare le allegazioni inerenti ai fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. (nella specie il ricorrente, opponente a decreto ingiuntivo fondato su scrittura privata che asseriva priva di causa, si doleva che il giudice di merito, anziche fondare la pronunzia di rigetto sul mancato adempimento dell'Onere probatorio da parte di esso opponente, aveva accertato e dichiarato che la pretesa 'differenze retributive ed indennita di fine rapportò, traeva causa da un rapporto sinallagmatico di prestazione d'opera subordinata relativamente ad un Esercizio commerciale, del quale attribuiva la titolarita allo stesso opponente. La SC, pur senza statuire sull'interesse a proporre una censura che tenda ad una statuizione dello stesso contenuto di quella impugnata ma diversamente motivata, e per finalita particolari del ricorrente estranee al rapporto controverso, ha rilevato che l'indagine sulla titolarita dell'azienda era stata determinata dal diniego dell'opponente di aver intrattenuto alcun rapporto di lavoro col creditore e che, risultando il relativo apprezzamento anche congruamente motivato, la pronunzia si era mantenuta nei limiti della domanda, dell'eccezione e delle allegazioni inerenti ai fatti costitutivi di esse). (sulla prima parte, Conf 7092'70, mass n 348195' 569'70, mass n 345664).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)