Sez. 1, Sentenza n. 6602 del 10/12/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 206772 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Applicazione della continuazione - Pena inflitta per la violazione individuata come più grave - Immodificabilità.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
Il giudice dell'esecuzione, nel disporre l'applicazione della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., una volta individuata, sulla base del criterio stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, deve tener ferma la pena relativa a tale violazione, operando quindi la riduzione soltanto sulle pene relative alle altre violazioni. (Nella specie il giudice dell'esecuzione aveva invece applicato la continuazione partendo da una pena base da lui fissata in misura superiore a quella che, per la violazione più grave, era stata inflitta in sede di cognizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)