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Sez. 1, Sentenza n. 6316 del 28/11/1996 Cc. (dep. 23/12/1996) Rv. 206348 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Liberazione anticipata - Valutazione di periodi di detenzione separati da un intervallo cronologico - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206348-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Nel prevedere una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata, l'art. 54 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) non richiede la continuità del periodo di detenzione da valutare, consentendo, pertanto, che il computo del semestre avvenga anche cumulando periodi di detenzione separati da un intervallo cronologico, sempreché le frazioni di semestre ragionevolmente si prestino ad autonomo apprezzamento della prova di partecipazione all'opera di rieducazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)