diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 27573 del 16/05/2019 Cc. (dep. 20/06/2019) Rv. 275849 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Valutazione per semestri - Periodi di detenzione inferiori al semestre distanziati nel tempo - Cumulabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275849-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini dell'applicazione del beneficio della liberazione anticipata, non è necessaria la continuità del periodo di detenzione da valutare, giacché il computo del semestre di pena scontata, agli effetti della detrazione prevista dall'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, può avvenire anche cumulando periodi di detenzione, riferibili alla medesima esecuzione e separati da un intervallo temporale, purché si tratti di frazioni di semestre che si prestino ragionevolmente ad un efficace apprezzamento della partecipazione all'opera di rieducazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'impugnata ordinanza di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della richiesta del beneficio in relazione a frazioni di semestre intervallate da uno iato di quasi cinque anni, evidenziando l'estrema difficoltà – in ragione dell'estensione di detto iato – di valutare la partecipazione del condannato all'opera rieducativa, oltretutto contrassegnata da superficialità e discontinuità nella frequenza dei corsi scolastici).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)