Sez. 3 - , Sentenza n. 31760 del 21/10/2020 Cc. (dep. 12/11/2020) Rv. 280024 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Spazi urbani inclusi nei centri storici – Qualificazione – Beni culturali – Dichiarazione di interesse storico-artistico – Necessità – Esclusione – Conseguenze.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Le pubbliche piazze, strade, vie e altri spazi urbani rientranti nel perimetro dei centri storici sono qualificabili come beni culturali, in forza del disposto dell'art. 10, comma 1 e comma 4, lett. g), d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi dei successivi artt. 12 e 13, sicché, rispetto a tali beni, trovano applicazione le norme di tutela previste dallo stesso Codice, sino a quando non intervenga una espressa verifica di interesse in senso contrario.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 169
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)