Sez. 3, Sentenza n. 32198 del 12/06/2007 Cc. (dep. 07/08/2007) Rv. 237128 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) | Abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali - Reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) D.Lgs. n. 42 del 2004 - Qualificazione del bene come culturale - Dichiarazione ex art. 13 D.Lgs. cit. - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: beni rinvenuti nel sottosuolo o su fondali marini.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE)
In tema di protezione delle bellezze naturali, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 169, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 che punisce l'abusiva demolizione, rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, non è necessaria la preesistenza della dichiarazione di interesse culturale del bene, in quanto quelli indicati nell'art. 10 del citato D.Lgs. si presumono per legge beni culturali. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che tale presunzione, con riferimento ai beni ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, ha carattere provvisorio nelle more della procedura di verifica dell'effettiva culturalità prevista dall'art. 12 del citato D.Lgs., il cui esito positivo determina la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina dei beni culturali).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)