Sez. 1, Ordinanza n. 6897 del 01/04/2005 (Rv. 588140 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Dichiarazione di fallimento - Giudizio di opposizione - Declaratoria d'incompetenza per territorio da parte del Tribunale senza alcuna pronuncia di revoca della sentenza - Trasmissione "ex officio" degli atti al Tribunale dichiarato competente - Richiesta del regolamento d'ufficio da parte di quest'ultimo ritenutosi a sua volta incompetente a dichiarare la revoca della sentenza precedentemente emessa - Ammissibilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il conflitto di competenza il cui insorgere impone il regolamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 45 cod.proc.civ., comporta sempre che due giudici diversi, investiti della stessa causa, manifestino orientamenti opposti e fra loro incompatibili sullo specifico tema della competenza, nel senso che entrambi la rivendichino o la neghino. Non si versa in tale situazione nell'ipotesi in cui il tribunale che abbia dichiarato il fallimento si sia, in sede di giudizio di opposizione, dichiarato incompetente a favore di altro tribunale, cui abbia trasmesso gli atti senza provvedere alla revoca della dichiarazione di fallimento, ritenendo tale provvedimento di competenza del tribunale competente per territorio, in quanto, in tal caso, la coesistenza di due sentenze dichiarative del medesimo fallimento, emesse da giudici diversi, non è espressione di una diversa valutazione sulla competenza, ma denota l'esistenza di un conflitto di giudicati in ordine alla questione degli effetti della declaratoria d'incompetenza, conflitto da risolvere secondo i principi generali e non con lo speciale strumento di cui all'articolo 45 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)