Sez. L, Sentenza n. 8418 del 04/08/1999 (Rv. 529189 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Presupposti - Dichiarazione di incompetenza per territorio del primo giudice - Mancata riassunzione del procedimento e mancata trasmissione degli atti "ex officio" al giudice ritenuto competente - Successiva domanda autonomamente proposta a quest'ultimo - Relativa dichiarazione di incompetenza - Richiesta di regolamento di ufficio - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Il conflitto di competenza previsto dall'art. 45 cod. proc. civ. postula che a seguito della pronuncia di incompetenza da parte del primo giudice la causa venga riassunta nel termine di cui al successivo art. 50 stesso codice davanti al giudice indicato come competente, con la conseguenza che, in mancanza di tale riassunzione non attuandosi la "translatio iudicii" e non essendo quindi configurabile il conflitto, il nuovo giudice deve decidere autonomamente sulla competenza senza poter proporre regolamento d'ufficio che, se chiesto, deve essere dichiarato inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)