Sez. 1, Sentenza n. 19411 del 28/09/2004 (Rv. 578233 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria d'incompetenza per territorio da parte di un primo Tribunale - Trasmissione "ex officio" degli atti al Tribunale dichiarato competente - Richiesta del regolamento d'ufficio da parte di quest'ultimo ritenutosi a sua volta incompetente - Ammissibilità - Atto d'ufficio o istanza del debitore o istanza dei creditori diretti a promuovere il procedimento - Idoneità - Configurabilità - Portata - Regolamento di competenza d'ufficio - Proposizione - Mancanza - Conseguenze - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
La dichiarazione, da parte di un primo tribunale, dell'incopetenza per territorio a pronunziare il fallimento di un imprenditore, quand'anche non seguita da riassunzione del processo, nei modi e nei tempi previsti dall'art. 50 cod. proc. civ., davanti al tribunale indicato come competente, ma soltanto da trasmissione "ex officio" degli atti di causa a tale secondo giudice, legittima quest'ultimo, il quale si ritenga a sua volta incompetente, a sollevare, sia nel caso di procedimento promosso di ufficio o ad istanza del debitore, sia in quello di procedimento promosso ad istanza dei creditori, conflitto di competenza ed a chiedere il relativo regolamento di ufficio. Laddove non promuova il regolamento di competenza d'ufficio, il giudice indicato come competente è tenuto allora a provvedere sul merito della denuncia d'insolvenza presentata dal creditore, giacchè gli effetti di quest'ultima, così come quelli della pronunzia d'incompetenza, restano fermi anche in caso di mancata riassunzione ad istanza di parte, trattandosi di procedura non soggetta ad estinzione per inattività delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)