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Sez. 3, Sentenza n. 4795 del 02/04/2001 (Rv. 545407 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 cod.proc.civ. di rimessione ad altro giudice o prosecuzione innanzi a sè della causa - Regolamento di competenza - Improponibilità.
Stato
decisa il 2001-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545407-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Il provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cod.proc.civ. - sia esso di prosecuzione, a norma dell'art. 175 e ss. cod.proc.civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente - costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)