Sez. U, Sentenza n. 7128 del 21/07/1998 (Rv. 517369 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 cod. proc. civ. di rimessione ad altro giudice o prosecuzione innanzi a sè della causa - Regolamento di competenza - Improponibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. - sia esso di prosecuzione innanzi a sè del procedimento di opposizione all'esecuzione, a norma degli artt. 175 e seguenti cod. proc. civ., sia esso di rimessione al giudice ritenuto competente - costituisce atto ordinatorio di direzione del processo esecutivo e non cognitivo, in ordine alla individuazione al giudice competente a conoscere della causa, non avente contenuto decisorio implicito sulla competenza, vi sia stato o meno contrasto tra le parti in ordine al giudice competente, con la conseguenza che avverso lo stesso non è proponibile il ricorso per regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)