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Sez. 3, Sentenza n. 25142 del 27/11/2006 (Rv. 593821 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 616 cod. proc. civ. di rimessione ad altro giudice - Termine fissato dal giudice - Erroneità - Conseguenze - Termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2006-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593821-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il termine fissato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., con il provvedimento che dispone la rimessione al giudice ritenuto competente, non può essere inferiore a un mese, secondo il disposto dell'art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile in tutti i casi in cui non sia stabilita la durata dei termini per la riassunzione. Ove detto provvedimento - il quale, anche se contenuto in una sentenza, attiene all'ordine del processo e non ha natura di pronunzia impugnabile -, erroneamente preveda una durata di trenta giorni, la parte non è vincolata alla sua osservanza, dovendosi applicare la regola suppletiva desunta dall'art. 50 del codice di rito, secondo la quale, in mancanza di una disposizione giudiziale il termine è quello di sei mesi dalla comunicazione della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)