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Sez. 5, Sentenza n. 13565 del 13/03/2008 Ud. (dep. 31/03/2008) Rv. 239829 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Uso, in un contesto politico, delle espressioni "furfante" e "responsabile di furfanterie" - Esimente del diritto di critica politica - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239829-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

Il reato di diffamazione oggettivamente configurabile nel fatto di definire taluno come "furfante" o "responsabile di furfanterie" può ritenersi scriminato in virtù dell'art. 51 cod. pen. quando detta definizione si collochi in un contesto di polemica politica, significando il ritenuto disvalore di scelte che si assumano compiute in contrasto con l'interesse collettivo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)