Sez. 5, Sentenza n. 13565 del 13/03/2008 Ud. (dep. 31/03/2008) Rv. 239829 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Uso, in un contesto politico, delle espressioni "furfante" e "responsabile di furfanterie" - Esimente del diritto di critica politica - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Il reato di diffamazione oggettivamente configurabile nel fatto di definire taluno come "furfante" o "responsabile di furfanterie" può ritenersi scriminato in virtù dell'art. 51 cod. pen. quando detta definizione si collochi in un contesto di polemica politica, significando il ritenuto disvalore di scelte che si assumano compiute in contrasto con l'interesse collettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)