Sez. 1, Sentenza n. 10552 del 27/11/1996 (Rv. 500844 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE | Compenso - Attività prestata nella fase precedente e quella prestata nella fase successiva all'omologazione - Spettanza rispettiva - Determinazione - Criteri.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE
In tema di determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale nella procedura concorsuale di concordato preventivo, l'art. 5 del D.M. 28 luglio 1992 n. 570 prevede un duplice ordine di compensi, riguardanti l'opera effettivamente prestata rispettivamente nella fase precedente ed in quella successiva all'omologazione del concordato, determinabili il primo in rapporto all'ammontare dell'attivo e del passivo risultanti dall'inventario ed il secondo, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, in riferimento all'attivo della liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 28/07/1992 num. 570 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)