Sez. 1, Sentenza n. 6973 del 21/12/1988 (Rv. 461169 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CRITERI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - ORGANI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO - CRITERI.*
Per effetto del rinvio contenuto negli artt. 188 e 165 della legge fallimentare alla disciplina stabilita per il curatore, la liquidazione del compenso al Commissario giudiziale della amministrazione controllata va fatta secondo le norme stabilite con il decreto ministeriale previsto dal comma primo dell'art. 39, dettate per il curatore del fallimento, nei limiti di applicabilità consentiti dalla specifica finalità di tale istituto e in relazione alle diverse funzioni che è chiamato a svolgere il Commissario giudiziale, sicché, nella Determinazione del compenso, mentre non operano i criteri della percentuale dello attivo realizzato e dell'ammontare attribuito ai creditori, sono applicabili i restanti criteri previsti dall'art. 1 del vigente d.m. 27 novembre 1976 (importanza della procedura, dell'opera prestata e dei risultati conseguiti), nella cui valutazione il giudice del merito può trarre argomento anche dall'ammontare delle attività e passività. (V 545/84, mass n 432777; (V 3810/83, mass n 428731; (Conf 6401/81, mass n 417202).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 39 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 39 com. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 165 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, DM 27/11/1976 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)