diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2848 del 27/02/2001 (Rv. 544235 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Autorità amministrativa costituitasi a mezzo di un proprio funzionario - Diritto al pagamento delle spese del procedimento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544235-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 23 della legge n. 689 del 1981, al quale rinvia l'art. 205 del codice della strada, espressamente sancisce che, nei giudizi d'opposizione alle sanzioni amministrative, il pretore può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento, le quali, quindi, possono essere liquidate anche se l'autorità che ha irrogato la sanzione sia stata difesa da un proprio funzionario e non da un avvocato, come dalla stessa norma consentito.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)