Sez. 2, Sentenza n. 15431 del 07/07/2006 (Rv. 591187 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | In genere.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
Tenuto conto della natura accessoria e consequenziale delle statuizioni di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice, anche in mancanza di nota specifica, legittimamente liquida d'ufficio le spese processuali, ponendo a carico del soccombente il pagamento dei soli esborsi quando, nel rigettare l'opposizione a sanzione amministrativa, l'Autorità amministrativa si sia costituita nel procedimento a mezzo di un funzionario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)