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Sez. 1, Sentenza n. 9365 del 23/09/1997 (Rv. 508183 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Autorità amministrativa costituitasi personalmente o con un funzionario delegato - Diritto al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508183-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore ed agli onorari d'avvocato, in difetto delle relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, ma ha solo diritto alla rifusione delle spese, diverse da quelle generali, che essa abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)