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Sez. 1, Sentenza n. 41750 del 16/09/2013 Cc. (dep. 09/10/2013) Rv. 257226 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Revoca per delitto non colposo - Automaticità - Esclusione - Compiti del tribunale di sorveglianza - Accertamento con sentenza irrevocabile del delitto non colposo addotto quale causa di revoca - Incidenza sul perimetro delle deduzioni difensive e sull'obbligo di motivazione.
Stato
decisa il 2013-09-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257226-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In materia di revoca della liberazione anticipata, disposta per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione della pena, il potere del tribunale di sorveglianza di operare una cognizione incidentale dei fatti accertati nella sentenza di condanna per apprezzarli nel contesto complessivo dell'evoluzione della personalità del condannato, per quanto discrezionale e autonomo, non può considerarsi totalmente indipendente dal passaggio in giudicato dell'accertamento avvenuto in sede di processo penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non sussisteva a carico del tribunale un obbligo di specifica confutazione delle deduzioni difensive "inammissibilmente dirette" a negare il fatto storico che il condannato avesse continuato a dirigere un clan mafioso durante il periodo di detenzione).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)