Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006 Ud. (dep. 06/02/2007) Rv. 235657 - 01
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE | Responsabilità per condotta commissiva od omissiva - Reale efficacia condizionante della condotta - Prove scientifiche - Ragionevole dubbio - Conseguenze - Fattispecie.
REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - IN GENERE
In tema di malattia professionale, il rapporto di causalità tra una condotta (commissiva od omissiva) ed un determinato evento non è configurabile in quei casi in cui risultino insufficienti, contraddittori e incerti gli esiti delle ricerche scientifiche e sussista, quindi, il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta. (In applicazione di tale principio, la S.C., in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 10 luglio 2002, Franzese, ha ritenuto corretta la motivazione dei giudici di merito che avevano escluso la possibilità di affermare il nesso di causalità generale tra l'esposizione a cloruro di vinile e talune malattie - tumori al polmone, epatocarcinomi diversi dall'angiosarcoma, altre forme tumorali, altre epatopatie, ecc. - sottolineando la contraddittorietà dei dati e l'inesistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica sull'argomento).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)