diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8026 del 06/04/2006 (Rv. 588648 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE | Giudizio dinanzi al giudice di pace - Partecipazione all'udienza - Delegabilità ad un terzo - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588648-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFESA PERSONALE DELLA PARTE

Nei giudizi dinanzi al giudice di pace, nei casi in cui è ammessa la difesa personale della parte, deve ritenersi consentito alla stessa la facoltà di delegare la partecipazione all'udienza ad altro soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)