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Sez. 4, Sentenza n. 12255 del 26/01/2016 Ud. (dep. 22/03/2016) Rv. 266388 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Annullamento per mancata assunzione di una prova - Modalità di assunzione della prova - Discrezionalità del giudice del rinvio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266388-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che, quando l'annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di una prova reputata decisiva, il giudice del rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della stessa, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice del rinvio di procedere all'audizione di una minore con l'ausilio di uno psicologo ma non anche di disporre una consulenza psicologica sulla stessa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)