Sez. 6, Sentenza n. 40814 del 16/09/2004 Ud. (dep. 20/10/2004) Rv. 230138 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio | A seguito di annullamento per omessa valutazione di una prova - Giudice del rinvio - Possibilità di desumere "aliunde" la prova - Sussistenza - Libero convincimento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - giudizio di rinvio
L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che quando l'annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di prova reputata decisiva, il giudice di rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della prova, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. (Fattispecie nella quale la Corte di cassazione ha rilevato che, essendo la richiesta di parte finalizzata all'espletamento di una indagine peritale, il giudice del rinvio conservava piena autonomia nella individuazione dei dati utili per la ricostruzione del fatto, potendoli desumere anche "aliunde"ed escludendosi che l'indagine peritale rientrasse nel novero delle prove in senso proprio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)