Sez. 5, Sentenza n. 1582 del 28/11/1997 Ud. (dep. 11/02/1998) Rv. 209990 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione - Annullamento per mancata assunzione di una prova decisiva - Vincolo del giudice di rinvio anche per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova - Esclusione - Fattispecie: necessità di procedere ad un esperimento giudiziario.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
L'obbligo del giudice di rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Corte di cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, ma quando l'annullamento sia stato motivato in ragione della mancata assunzione di una prova decisiva, il giudice di rinvio non può ritenersi vincolato nelle modalità di assunzione della prova, che sono rimesse alla sua piena discrezionalità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)