Sez. 3, Sentenza n. 2161 del 26/03/1983 (Rv. 427023 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE ALLA PROROGA PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONCEDENTE E DELLA SUA FAMIGLIA - CONSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE ALLA PROROGA PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CAPACITÀ LAVORATIVA DEL CONCEDENTE E DELLA SUA FAMIGLIA - CONSISTENZA.*
In tema di rapporti agrari, affinché il concedente possa, quale coltivatore diretto, opporsi alla proroga legale del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 1 lett. A) del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, è necessario che la capacità lavorativa della sua famiglia sia proporzionata alle esigenze del fondo del quale si chiede il rilascio e che tale capacità, ancorché non sufficiente da sola per la coltivazione del fondo stesso, abbia una consistenza tale da essere prevalente rispetto alla capacità della mano d'opera necessaria ad integrarla. (Conf 5657/81, mass n 416357; (Conf 6336/80, mass n 410077).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)