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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2467 del 08/02/2016 (Rv. 638634 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE | Spese straordinarie nell'interesse dei figli - Mancato interpello del coniuge divorziato - Conseguenze - Irripetibilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638634-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE

In tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, il mancato preventivo interpello del coniuge divorziato può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi ma non comporta l'irripetibilità delle spese (nella specie, relative all'iscrizione ad un corso sportivo ed all'attività scoutistica) effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)