Sez. 1, Sentenza n. 19607 del 26/09/2011 (Rv. 619729 - 01)
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI | Decisioni di "maggior interesse" per i figli - Potestà d'intervento del coniuge non affidatario - Sussistenza - Onere di previa informazione o concertazione delle spese straordinarie a carico del genitore affidatario - Insussistenza - Fondamento - Conseguenze - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni.
FAMIGLIA - POTESTÀ DEI GENITORI
Non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, spese di soggiorno negli U.S.A. per la frequentazione di corsi di lingua inglese da parte di uno studente universitari di lingue) costituente decisione "di maggiore interesse" per il figlio, sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)