Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25698 del 27/10/2017 (Rv. 647282 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA) | Spese straordinarie sostenute nell’interesse di figlio minorenne - Rimborso - Previsione dell’accordo tra i genitori - Condizione potestativa semplice - Genitore non collocatario che si sottrae al tentativo di accordo - Rimedio - Ricorso al giudice per l’accertamento del diritto al rimborso.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - POTESTATIVA (CAUSALE E MISTA)
In materia di rimborso delle spese straordinarie sostenute per il figlio minore, la condizione del "previo accordo" tra i genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all'art. 1359 c.c., sicchè, in mancanza dell'accordo tra le parti, è necessario l'accertamento giudiziale. (Nel caso di specie, avendo la ex moglie allegato che l'ex coniuge si era reso irragiungibile non rendendo possibile l'accordo, la S.C. ha statuito che il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all'interesse del figlio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)