Sez. 2, Sentenza n. 1358 del 25/05/1966 (Rv. 322703 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - IN GENERE - NULLITA DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA PER AZIONI - CONDIZIONI.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - ASSEMBLEA DEI SOCI - IN GENERE - NULLITA DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA PER AZIONI - CONDIZIONI.*
La nullita delle deliberazioni assembleari delle societa per azioni, di cui all'art.2379 cod.civ. non discenda dalla violazione di qualsiasi norma cogente o delle Disposizioni statuarie ma soltanto dal contrasto delle deliberazioni stesse con le norme dettate a tutela di un interesse generale che trascenda quella del socio, o dirette ad impedire una deviazione dallo scopo economico e pratico del contratto di societa. In aderenza a tale concetto l'art.2379 cod. civ. limita le cause di nullita delle deliberazioni assembleari delle societa per azioni alle sole ipotesi di impossibilita od illeceita dell'oggetto. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)