Sez. 1, Sentenza n. 938 del 13/03/1975 (Rv. 374326 - 01)
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - CONDIZIONI - COSTITUZIONE - DELL'ASSEMBLEA - VIZI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE - ANNULLABILITA DELLA DELIBERAZIONE - FACOLTA DEL SOCIO.*
SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - CONDIZIONI - COSTITUZIONE - DELL'ASSEMBLEA - VIZI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE - ANNULLABILITA DELLA DELIBERAZIONE - FACOLTA DEL SOCIO.*
La nullita delle deliberazioni assembleari delle societa per azioni non discende dalla violazione di una qualsiasi norma cogente o di norme statutarie, ma esclusivamente dal contrasto delle deliberazioni medesime con le norme che sono rivolte alla tutela di un interesse generale che trascende quello singolo dei soci, ovvero dirette ad impedire una deviazione da quello che e lo scopo economico e pratico del rapporto sociale. Da tanto consegue che i vizi afferenti alla Costituzione dell'assemblea, attenendo al procedimento di formazione della deliberazione ed implicando, quindi, l'inosservanza di norme che tutelano l'interesse dei soci al regolare svolgimento dell'attivita interna della societa e non gia l'interesse generale, in vista del quale e protetto il rapporto sociale, non importano la nullita, ma l'annullabilita della deliberazione ed abilitano il socio ad esercitare l'Azione di annullamento secondo le prescrizioni di cui all'art 2378 cod civ. (V 1032/72, mass n 357388; 1358/66, mass n 322703; (V 175/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)