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Sez. 1, Sentenza n. 906 del 09/02/1979 (Rv. 397063 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - ANNULLABILITA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Stato
decisa il 1979-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397063-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - NULLITA - IN GENERE - ANNULLABILITA - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*

L'art 2379 cod civ delimita la nozione di nullita delle deliberazioni delle societa per azioni alle sole ipotesi di impossibilita ed illiceita dell'oggetto, di modo che soltanto il contrasto del contenuto della deliberazione con norme dettate a tutela di interessi generali e dirette ad impedire deviazioni dallo scopo essenziale economico-pratico del rapporto di societa determina la nullita della deliberazione. Ricorre, invece, l'ipotesi dell'annullabilita, quando il vizio della deliberazione attiene alla fase procedimentale e alle modalita di formazione della volonta dell'ente societario, cui possono essere interessati solo i soci e gli organi sociali. (V 1032/72, mass n 357388; (V 1358/66, mass n 322703).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2379

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)