diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4746 del 11/09/1979 (Rv. 401322 - 01)

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO IN UN RAPPORTO CONTRATTUALE STIPULATO DA UN CITTADINO O DA UN ENTE ITALIANO - VALIDITA ED EFFICACIA - TRASPORTO DI MERCI VIA MARE - INCLUSIONE DELLA CLAUSOLA NELLA POLIZZA DI CARICO SOTTOSCRITTA DAL VETTORE E DAL CARICATORE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401322-01

ARBITRATO - ARBITRATO ESTERO - CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO ESTERO IN UN RAPPORTO CONTRATTUALE STIPULATO DA UN CITTADINO O DA UN ENTE ITALIANO - VALIDITA ED EFFICACIA - TRASPORTO DI MERCI VIA MARE - INCLUSIONE DELLA CLAUSOLA NELLA POLIZZA DI CARICO SOTTOSCRITTA DAL VETTORE E DAL CARICATORE - SUFFICIENZA.*

A seguito della convenzione di new York del 10 giugno 1958, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n 62, la validita ed operativita di una clausola compromissoria per arbitrato estero, in un rapporto contrattuale in cui sia parte un cittadino od un ente italiano, postula che la clausola medesima sia contenuta in un documento sottoscritto da entrambi i contraenti, ovvero in uno scambio di lettere o telegrammi (art 2/2 e 2/3 della convenzione). Al fine indicato, pertanto, e con riguardo ad un trasporto per mare di merci, deve ritenersi sufficiente l'inserimento di detta clausola nella polizza di carico, firmata dal vettore e dal caricatore, non richiedendosi l'ulteriore requisito della specifica sottoscrizione di cui all'art 1341 secondo comma cod civ, e restando irrilevante la circostanza che le merci siano destinate ad un porto e ad un ricevitore di uno stato non aderente alla convenzione medesima. (V 361/77, mass n 383903; (V 1269/75, mass nn 374742 e 374743; (V 470/70, mass n 345475).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 2, Legge 19/01/1968 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)