Sez. 2, Sentenza n. 1636 del 29/05/1971 (Rv. 352063 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE - DECISIONE CON SENTENZA - APPELLABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE - DECISIONE CON SENTENZA - APPELLABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Allorquando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di onorari professionali, l'opponente proponga una domanda riconvenzionale, e la decisione venga pertanto pronunciata non mediante l'ordinanza prevista dall'art 30 della l 13 giugno 1942, n 794, bensi con sentenza, questa, a differenza dell'altro provvedimento (dichiarato dalla legge non impugnabile, e dunque suscettibile solo di ricorso per Cassazione ex art 111 cost), va impugnata nei modi ordinari, e cioe mediante appello, onde, se direttamente gravata di ricorso per Cassazione, questo e inammissibile. (V 2957'69, mass n 342827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)