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Sez. 2, Sentenza n. 1636 del 29/05/1971 (Rv. 352063 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE - DECISIONE CON SENTENZA - APPELLABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352063-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPONENTE - DECISIONE CON SENTENZA - APPELLABILITA - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Allorquando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di onorari professionali, l'opponente proponga una domanda riconvenzionale, e la decisione venga pertanto pronunciata non mediante l'ordinanza prevista dall'art 30 della l 13 giugno 1942, n 794, bensi con sentenza, questa, a differenza dell'altro provvedimento (dichiarato dalla legge non impugnabile, e dunque suscettibile solo di ricorso per Cassazione ex art 111 cost), va impugnata nei modi ordinari, e cioe mediante appello, onde, se direttamente gravata di ricorso per Cassazione, questo e inammissibile. (V 2957'69, mass n 342827).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)