Sez. L, Sentenza n. 12267 del 20/08/2003 (Rv. 566098 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE | Impugnazione parziale - Capi della sentenza non impugnati e autonomi rispetto ai motivi di gravame - Acquiescenza - Configurabilità - Affermazioni della sentenza impugnata costituenti premessa logica dei capi oggetto di impugnazione - Configurabilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - ACQUIESCENZA - PARZIALE
Nell'ipotesi di impugnazione parziale, l'acquiescenza alle parti della sentenza che non sono state espressamente impugnate si verifica solo quando queste parti siano del tutto autonome l'una dall'altra e non anche quando la parte impugnata si ponga in nesso consequenziale con la parte non impugnata ed in questa trovi il proprio presupposto. Tale principio trova applicazione nel caso in cui si chiedano gli accessori di un credito con una specifica decorrenza, in quanto tale richiesta implica anche la contestazione della diversa e posteriore decorrenza eventualmente stabilita dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)