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Sez. 5, Sentenza n. 15638 del 05/02/2015 Cc. (dep. 15/04/2015) Rv. 263267 - 01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta - Inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa - Durata - Bancarotta semplice - Pena accessoria - Durata - Differenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263267-01

PENA - PENE ACCESSORIE - IN GENERE

La pena accessoria dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice, che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto, essendo determinate solo nel massimo, sono soggette alla regola di cui all'art. 37 cod. pen.. (v. Corte Cost. n. 134 del 2012).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Cod. Pen. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)