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Sez. 6, Sentenza n. 45951 del 03/11/2015 Cc. (dep. 19/11/2015) Rv. 265155 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Misure Cautelari - Scadenza del termine fissato per la presa in consegna da parte dello Stato richiedente - Assenza di forza maggiore - Effetti - Estinzione della misura cautelare - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265155-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, la scadenza del termine di quindici giorni previsto per la consegna, decorrente dalla data stabilita dal decreto del Ministro della giustizia D.M., in mancanza di domanda motivata di proroga dello Stato richiedente ovvero di forza maggiore, determina la perdita di efficacia della misura cautelare applicata all'estradando. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che correttamente la decisione impugnata avesse esaminato la legittimità del provvedimento ministeriale di proroga e, una volta accertata l'insussistenza della causa di forza maggiore dedotta nello stesso, avesse disposto la scarcerazione dell'estradando).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Legge 30/01/1963 num. 300 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)