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Sez. 6, Sentenza n. 922 del 12/03/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 211954 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Mancata consegna dell'estradando nei quindici giorni - Fatto non dipendente dall'inerzia dello stato richiedente - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211954-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, il vano decorso del termine di quindici giorni previsto dall'art. 708, comma 5, cod. proc. pen. per la consegna dell'estradando produce la perdita di efficacia del decreto ministeriale di estradizione solo nella ipotesi in cui la mancata consegna sia attribuibile all'inerzia dello stato richiedente "che non provvede a prendere in consegna l'estradando" (Nella specie, il termine era decorso a seguito della decisione dello stato italiano di rinviare la consegna in attesa della decisione del Consiglio di stato sul ricorso promosso dall'interessato per l'ottenimento della sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 708 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)