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Sez. 6, Sentenza n. 12677 del 20/03/2007 Cc. (dep. 27/03/2007) Rv. 236138 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - IN GENERE | Provvedimento del giudice amministrativo - Sospensione del decreto di estradizione - Fase della consegna già iniziata - Conseguenze - Estradando detenuto - Rimessione in libertà - Necessità - Inefficacia definitiva del provvedimento di estradizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236138-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - CONSEGNA DELL'ESTRADANDO - IN GENERE

In tema di estradizione per l'estero, se l'efficacia del decreto di estradizione viene sospesa da un'ordinanza del giudice amministrativo emessa mentre è già iniziata la fase della consegna, e alla consegna non si fa luogo proprio in ragione di tale pronuncia, l'estradando, se detenuto, deve essere rimesso in libertà, perché la legge non prevede l'intervento del giudice amministrativo come causa di sospensione o di proroga dei termini della misura restrittiva applicata, che non possono in nessun caso superare quelli inderogabili previsti per la consegna, ma il provvedimento di estradizione non perde in modo irreversibile la sua efficacia, sicché rimane integra la possibilità di porlo nuovamente in esecuzione, con conseguente riapertura dei termini per la consegna, per il caso in cui il procedimento davanti al giudice amministrativo dovesse concludersi con il rigetto del ricorso.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)