Sez. 1, Sentenza n. 2510 del 16/03/1994 (Rv. 485744 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere | Vendita di immobili a trattativa privata - Nullità - Configurabilità - Deducibilità da parte di terzo estraneo alla procedura fallimentare - Condizioni.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendita di immobili - In genere
Anche il terzo estraneo alla procedura fallimentare è legittimato a far valere la nullità di negozi giuridici conclusi dal curatore in attuazione di provvedimenti autorizzativi viziati, come la vendita di immobili del fallimento a trattativa privata senza l'osservanza della norma imperativa dell'art. 108 Legge Fallimentare, quando la sussistenza di una posizione specifica e differenziata di tale soggetto rispetto a quella della generalità dei cittadini, unitamente alla coincidenza della pretesa del medesimo con l'interesse generale del fallimento, valga a configurare in capo al terzo la titolarità di un'interesse giuridicamente rilevante, in quanto rivolto ad ottenere l'effettiva possibilità di partecipare - attraverso l'indispensabile rispetto delle forme previste dalla legge ed allo scopo finale di conseguire l'indicato obbiettivo - alla vendita immobiliare, in coincidenza con l'interesse proprio del fallimento di realizzare dalla vendita stessa un prezzo più alto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)