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Sez. 2, Sentenza n. 25136 del 14/10/2008 (Rv. 605902 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ | Vendita o trattativa privata - Divieto ex art. 108 legge fall. - Applicazione del divieto alla transazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605902-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITÀ

In tema di liquidazione dell'attivo immobiliare nella procedura fallimentare, il divieto di vendere un bene immobile nelle forme della trattativa privata - desumibile dall'art. 108 legge fall. vigente "ratione temporis" - non trova applicazione se il trasferimento avvenga mediante una transazione autorizzata dal giudice delegato, in quanto il negozio transattivo ha un oggetto più ampio della vendita essendo destinato, attraverso reciproche concessioni, alla definizione di una oggettiva situazione di litigiosità tra le parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 576

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)