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Sez. 3, Sentenza n. 15729 del 18/07/2011 (Rv. 619070 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - RICONOSCIBILE | Riconoscibilità dell'errore - Portata di principio generale in materia di idoneità invalidante dell'errore - Configurabilità - Fattispecie relativa ad errore riconoscibile nella indicazione dell'estensione di un terreno staggito in avviso d'asta oggetto di pubblicità ex art. 490 cod. proc. civ..
Stato
decisa il 2011-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619070-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - ERRORE (RILEVANZA) - RICONOSCIBILE

Il principio di rilevanza dell'errore in base alla sua riconoscibilità, benché espressamente dettato in riferimento all'annullamento del contratto per vizi del consenso, esprime un principio generale dell'ordinamento in materia di idoneità invalidante dell'errore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 490 cod. proc. civ., per inosservanza dell'obbligo di pubblicità di un atto del processo esecutivo, avendo il giudice del merito, in base a motivazione esente da censure, escluso la rilevanza dell'erronea indicazione dell'estensione del terreno staggito nell'avviso d'asta predisposto dal notaio e pubblicato per via informatica, giacché a tale pubblicazione era allegata la perizia integrale sul bene e, inoltre, era risultata esatta l'indicazione della consistenza del terreno nella pubblicità apparsa su un quotidiano, così da rendere facilmente riconoscibile l'errore materiale anzidetto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1431, Cod. Proc. Civ. art. 490

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)